Il presente statuto, redatto il 6 novembre 2023, è aggiornato ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del Dlgs 36 del 2021, all’art. 4 c. 4 del DPR 633 del 1972 e all’art. 148 del TUIR, è costituita, con sede in Rapolano Terme (Siena) via Roma n. 9, un’associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione “Associazione sportiva dilettantistica Gruppo Podistico Riccardo Valenti”.

Si adotta il logo raffigurante tre siluette che corrono così come depositato presso l’ufficio, marchi e brevetti.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Articolo 2

L’associazione non ha alcun fine di lucro, nemmeno indiretto e destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 36 del 2021. Essa opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L’associazione è apolitica e aconfessionale, si ispira ai principi della partecipazione democratica e intende, con la pratica sportiva, diffondere e promuovere il concetto morale e sociale della solidarietà e del volontariato.

Articolo 3

L’associazione si propone di:

  1. esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche: promuovere lo sviluppo, la diffusione e la pratica degli sport dilettantistici dell’atletica leggera, attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle suddette attività;
  2. organizzare eventi, manifestazioni sportive e la promozione dei valori della solidarietà sociale.
  3. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a);
  4. esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati – purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (art. 9 comma 1 Dlgs 36/2021);
  5. Favorire l’amicizia e la solidarietà tra tutti gli sportivi.
  6. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà iscritto nel relativo registro. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 Articolo 6

La qualifica di socio da’ diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali il socio intenda volontariamente partecipare.

Articolo 7

L’ammontare del contributo associativo annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

 Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, fax, mail, messaggio sms, whatsapp o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono – ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 – essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, PEC, fax, mail, messaggio sms, whatsapp o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 11

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote associative annuali;
  2. corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a soci e tesserati nel rispetto dell’art. 148 c. 3 TUIR e dell’art 4 comma 4 DPR 633 del 1972;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
  6. proventi dalle attività diverse, anche di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente adibito a incremento del patrimonio associativo ed utilizzabile solo a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Articolo 13

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell’interesse dell’Associazione, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La relativa convocazione deve effettuarsi – almeno dieci giorni prima della adunanza – mediante invio ai soci di lettera raccomandata A/R o, in alternativa, di uno o più delle seguenti comunicazioni: PEC, fax, mail, messaggio sms, whatsapp o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, meet, zoom e similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell’identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Articolo 15

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
  2. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 17

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 18

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell’organo provvede il Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri scelti fra gli associati maggiorenni; nel caso di pareggio nella votazione il voto del Presidente vale doppio.

I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e l’amministratore: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero una più delle seguenti comunicazioni: PEC, fax, mail, messaggio sms, whatsapp o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, meet, zoom e similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell’identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  8. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
  9. E’ fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società’ sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società’ o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 11 Dlgs 36 del 2021)

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, L’Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti Soci, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 23

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del Dlgs 36 del 2021

Norma finale

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs 36 del 2021

Norme transitorie

Considerato l’adeguamento dello statuto, così come indicato nell’art. 19, l’attuale composizione del Consiglio Direttivo, eletto il 12 dicembre 2022, rimarrà in carica fino al 2027.

Il Presidente Alberto Pulcinelli

Il Segretario Carlo Stroscia

ORIGINALE FIRMATO E CONSERVATO AGLI ATTI